Li chiamano “esodati del commercio” e a rientrare in questa definizione sono tutti coloro che sono stati costretti a chiudere un’attività nel biennio 2017/2018. Tuttavia, pur avendo i requisiti non rientrano nella cosiddetta rottamazione delle licenze, ossia il contributo di 513 euro mensili, a cui può accedere chi si ritrova senza lavoro a pochi mesi dalla pensione e sceglie di riconsegnare la sua licenza da commerciante. Il motivo è dato dall’impossibilità di poter percepire l’indennizzo commercianti previsto dalla legge 207/1996 e ripristinato in maniera strutturale dall’ultima legge di bilancio. La circolare Inps n.77/2019, infatti, prevede che a poter fare richiesta per accedere al provvedimento siano soltanto «coloro che cessano l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge di bilancio». Questo ha lasciato in difficoltà numerose persone e su Facebook è stato creato anche un gruppo, con più di 100 partecipanti, «nato per trovare una soluzione per chi è rimasto escluso dall’indennizzo commercianti perché ha chiuso all’attività commerciale prima di gennaio 2019».
Un po’ di storia
La misura venne introdotta nel 1996, e via via prorogata, come risarcimento per coloro che si ritrovavano costretti a chiudere la propria attività con pochi mesi mancanti per poter percepire la pensione di vecchiaia. L’ultima proroga è stata valida fino al 2016 e non c’è stato alcun provvedimento aggiuntivo valido per il 2017. Al termine del 2018, infine, la norma è stata ripresentata con la legge n. 145/2018 (all’art. 1, commi 283 e 284) e l’indennizzo reso definitivo a partire dal 2019, lasciando però escluso il biennio 2017/2018.
Le modalità di accesso
Tutti coloro che, invece, rientrano nei tempi della nuova normativa, possono fare richiesta per ottenere l’indennizzo seguendo le istruzioni presentate dall’Inps nella circolare 77/2019. Vi rientrano gli uomini con almeno 62 anni e le donne con almeno 57, titolari e coadiutori di «attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114); i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori». Inoltre, è necessario che al momento della cessazione dell’attività, riusltino iscritti «per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».
Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennizzo, questa è subordinata a condizione che i soggetti «abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale; abbiano riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari – e che – il soggetto titolare dell’attività si sia cancellato dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo (Rea)».
Dopo aver presentato specifica domanda, dal mese successivo, si inizia a percepire l’indennizzo che ammonta a 513 euro al mese.